TITOLO
V
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Occupazioni
senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1.
Nel caso di utilizzazione di un suolo
edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità alla data del
30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si
applicano i criteri previsti dall’articolo 43, con esclusione della riduzione
del quaranta per cento e con l’incremento dell’importo nella misura del
dieci per cento.
2.
Il comma 1 si applica anche ai giudizi
pendenti alla data del 1° gennaio 1997.
Disposizioni
sulla determinazione dell’indennità di espropriazione
1.
Il soggetto già espropriato alla data
dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, pụ accettare
l’indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per
cento, di cui all’articolo 37, se alla stessa data risultava ancora
contestabile la determinazione dell’indennità di esproprio.
Ambito
di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento
1.
Le disposizioni del presente testo unico si
applicano anche se è stato già apposto su un bene un vincolo preordinato
all’esproprio, ovvero se già vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, per le fasi procedimentali non ancora concluse.
2.
Restano in vigore le disposizioni regionali
che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la
competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.
Abrogazione
di norme
1.
Con l’entrata in vigore del presente
testo unico, sono o restano abrogati:
1) la legge 25 giugno 1865, n.
2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n.
5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n.
2892;
4) il regio decreto 12 marzo
1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo
1885, n. 3004;
6) l’articolo 8 della legge 14
luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio
1889, n. 5902;
8) l’articolo 4 della legge 20
luglio 1890, n. 6980;
9) l’articolo 37 della legge 2
agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n.
290;
11) l’articolo 4 della legge 7
luglio 1902, n. 306;
12) l’articolo 47 della legge
31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio
1904, n. 27;
14) l’articolo 2 della legge 30
giugno 1904, n. 293;
15) gli articolo 4 e 18 della
legge 8 luglio 1904, n. 351;
16) l’articolo 31 della legge
25 giugno 1906, n. 255;
17) l’articolo 54 della legge
19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n.
417;
19) gli articoli 76 e 77 della
legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368 e
dall’articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della
legge 11 luglio 1907, n. 502;
21) l’articolo 58 della legge
10 novembre 1907, n. 844;
22) l’articolo 20 della legge
27 febbraio 1908, n. 89;
23) gli articoli 2 e 4 della
legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n.
351, modificata dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n.
378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64
della legge 9 luglio 1908, n. 445;
27) gli articoli 3 e 4 della
legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28) l’articolo 3 del decreto
legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l’articolo 3 del decreto
legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto legge 15 luglio
1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 delle
leggi 30 giugno 1909, n. 407;
32) l’articolo 2 della legge 17
luglio 1910, n. 578;
33) l’articolo 19 della legge
13 aprile 1911, n. 311;
34) l’articolo 28 della legge 4
giugno 1911, n. 487;
35) l’articolo 8 della legge 15
luglio 1911, n. 575;
36) l’articolo 3 della legge 30
giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n.
783;
38) la legge 16 giugno 1912, n.
619;
39) la legge 23 giugno 1912, n.
621;
40) la legge 30 giugno 1912, n.
746;
41) la legge 12 luglio 1912, n.
866;
42) la legge 21 luglio 1912, n.
902;
43) la legge 25 maggio 1913, n.
553;
44) la legge 26 giugno 1913, n.
776;
45) la legge 26 giugno 1913, n.
807;
46) la legge 5 giugno 1913, n.
525;
47) il regio decreto 25 febbraio
1915, n. 205;
48) l’articolo 3 del regio
decreto legge 29 aprile 1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del
testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati
dall’articolo 2 del decreto legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall’articolo 1
del decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall’articolo 27 del decreto
legge 9 marzo 1924, n. 494, dall’articolo 2, lettere a)
e c), della legge 24 dicembre
1928, n. 3193, dall’articolo 1 del decreto legge 21 dicembre 1933, n. 1919,
dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27
febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo
comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo
1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n.
686;
55) l’articolo 109 del regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56) l’articolo 4 del regio
decreto legge 8 luglio 1931, n. 981;
57) l’articolo 5 della legge 23
marzo 1932, n. 355;
58) l’articolo 2, secondo
comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8
marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle
disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle
altre norme riguardanti l’espropriazione;
60) l’articolo 46, quarto
comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l’articolo 1 del regio
decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.
739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426;
62) gli articoli 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
63) l’articolo 7 del decreto
legislativo 1° marzo 1945, n. 154;
64) l’articolo 71 del decreto
legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
65) l’articolo 4 del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del
decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
67) l’articolo 3 del decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della
legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l’articolo 23 della legge
28 febbraio 1949, n. 43;
70) l’articolo 21, secondo
comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;
71) l’articolo 4, comma 1,
della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n.
230;
73) l’articolo 4 della legge 10
agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n.
841;
75) gli articoli 2 e 3 della
legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l’articolo 2 della legge 4
novembre 1951, n. 1295;
77) l’articolo 3 della legge 22
marzo 1952, n. 166;
78) l’articolo 23 della legge
10 febbraio 1953, n. 136;
79) l’articolo 5, secondo
comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;
80) l’articolo 10 della legge 9
agosto 1954, n. 645;
81) l’articolo 4 della legge 10
agosto 1950, n. 646, come modificato dall’articolo 3 della legge 22 marzo
1952, n. 166;
82) l’articolo 8 della legge 21
maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n.
158, come modificata dalla legge 1° ottobre 1969, n. 739;
84) l’articolo 4 della legge 13
giugno 1961, n. 528;
85) l’articolo 11 della legge
24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1° dicembre 1961,
n. 1441;
87) l’articolo 12 della legge
18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
89) l’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
90) l’articolo 1, comma 2, del
decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966,
n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma,
e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;
92) l’articolo 14, ultimo
comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
93) gli articoli 29 e 147 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del
decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo
1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n.
391;
96) l’articolo 2 della legge 19
novembre 1968, n. 1187;
97) l’articolo 20 della legge 5
febbraio 1970, n. 21;
98) l’articolo 64, primo comma,
del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034;
99) il titolo II della legge 22
ottobre 1971, n. 865;
100) l’articolo 15, secondo
comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;
101) l’articolo 1-ter
del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25
febbraio 1972, n. 13;
102) il decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
103) l’articolo 185 del testo
unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
104) l’articolo 4 del decreto
legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l’articolo 4, primo comma,
del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno
1974, n. 247;
106) l’articolo 21 della legge
26 aprile 1976, n. 178;
107) l’articolo 106 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23,
secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e
integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del
testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218;
110) l’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 agosto 1978, n. 988;
111) il decreto del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;
112) l’articolo 8, ottavo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
113) la legge 29 luglio 1980, n.
385;
114) l’articolo 3, quinto
comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge
22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto legge 8 gennaio
1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l’articolo 80 del decreto
legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219,
come recepito nell’articolo 37 del testo unico approvato col decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione
dell’indennità di esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio
1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto legge 29 maggio
1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n.
481;
120) la legge 23 dicembre 1982,
n. 943;
121) il decreto legge 29 dicembre
1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l’articolo 6, quarto e
quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge
18 aprile 1984, n. 80;
123) l’articolo 1, comma 5 bis,
del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1 marzo 1985,
n. 42;
124) l’articolo 5, comma 5,
della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l’articolo 1, comma 1,
numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18
aprile 1986, n. 119;
126) l’articolo 14 del decreto
legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l’articolo 3, primo comma,
della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
128) l’articolo 4 della legge 6
agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione
dell’indennità di esproprio;
130) la legge 20 maggio 1991, n.
158;
131) l’articolo 11, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
132) la legge 20 maggio 1991, n.
158;
133) l’articolo 5 bis del
decreto legge 11 luglio 1992, n.
333, come convertito nella legge
8 agosto 1992, n. 359;
134) l’articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
135) l’articolo 1, comma 65,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
136) l’articolo 3, comma 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
137) l’articolo 32 della legge
3 agosto 1999, n. 265; 138) l’articolo 121 del testo unico approvato col
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
139) l’articolo 12 della legge
9 ottobre 2000, n. 285;
140) l’articolo 4, comma 2,
della legge 9 marzo 2001, n. 59;
141) tutte le altre norme di
legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla
dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza,
all’esproprio o all’occupazione d’urgenza, nonché quelle riguardanti la
determinazione dell’indennità di espropriazione o di occupazione d’urgenza.
Entrata
in vigore del testo unico
1.
Le disposizioni del presente testo unico
entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add́ 8 giugno 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministero per la funzione pubblica
NESI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n.5. foglio n. 21