TITOLO
I
Articolo
1
Oggetto
1.
Il presente testo unico disciplina
l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti
relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2.
Si considera opera pubblica o di pubblica
utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione
da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui
non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
3. Soppresso
4.
Le norme del presente testo unico non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichia-razione
espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.
Principio
di legalità dell’azione amministrativa
1.
L’espropriazione dei beni immobili o di
diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei
soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2.
I procedimenti di cui al presente testo
unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di
pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.
Definizioni
1.
Ai fini del presente testo unico:
a)
per «espropriato», si intende il
soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b)
per «autorità espropriante», si intende,
l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il
relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale
sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c)
per «beneficiario dell’espropriazione»,
si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto
di esproprio;
d)
per «promotore dell’espropriazione», si
intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)";
Beni
non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1.
I beni appartenenti al demanio pubblico non
possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la
sdemanializzazione.
2.
I beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati
3.
I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e
16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il
previo accordo con la Santa Sede.
4.
Gli edifici aperti al culto non possono essere
espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
a)
con la competente autorità ecclesiastica,
se aperti al culto cattolico;
b)
con l’Unione delle Chiese cristiane, se
aperti al culto pubblico avventista;
c)
con il presidente delle Assemblee di Dio in
Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d)
con l’Unione delle Comunità ebraiche
italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico;
e)
con l’Unione cristiana evangelica
battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano
parte;
f)
con il Decano della Chiesa evangelica
luterana in Italia e dell’organo responsabile della comunità interessata, se
aperti al culto della medesima Chiesa;
g)
col rappresentante di ogni altra
confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.
5.
Si applicano le regole
sull’espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente
riconosciuto e da trattati internazionali cui l’Italia aderisce.
Ambito
di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano
1.
Le Regioni a statuto ordinario esercitano
la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali
alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)
Regole
generali sulla competenza
1.
L’autorità competente alla realizzazione
di un’opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente
all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda
necessario.
2.
Le amministrazioni statali, le Regioni, le
Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano
l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un
ufficio già esistente.
3.
Le Regioni a statuto speciale o a statuto
ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti
dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse
gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.
4.
Gli enti locali possono istituire un
ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in
un’altra forma associativa prevista dalla legge.
5.
All’ufficio per le espropriazioni è
preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più
elevata.
6.
Per ciascun procedimento, è designato un
responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del
procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici.
7.
Il dirigente dell’ufficio per le
espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento
o di singole fasi di esso, anche se non
predisposto dal responsabile del procedi mento.
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L)
Competenze
particolari dei Comuni
1.
Il Comune può espropriare:
a)
le aree inedificate e quelle su cui vi
siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere
provvisorio, a seguito dell’approvazione del piano regolatore generale, per
consentirne l’ordinata attuazione nelle zone di espansione;
b)
l’immobile al quale va incorporata
un’area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo
proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni,
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del
dirigente dell’ufficio per le espropriazioni;
c)
gli immobili necessari per delimitare le
aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo
tra i proprietari del comprensorio;
d)
le aree inedificate e le costruzioni da
trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il
termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell’atto determinativo della
formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.