TITOLO
II
CAPO
I
Le
fasi del procedimento espropriativo
1.
Il decreto di esproprio può essere emanato
qualora:
a)
l’opera da realizzare sia prevista nello
strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente,
e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio;
b)
vi sia stata la dichiarazione di pubblica
utilità;
c)
sia stata determinata, anche se in via
provvisoria, l’indennità di esproprio.
CAPO
II
Vincoli
derivanti da piani urbanistici
1.
Un bene è sottoposto al vincolo
preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del
piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la
realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.
2.
Il vincolo preordinato all’esproprio ha
la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
3.
Se non è tempestivamente dichiarata la
pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e
trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in
materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
4.
Il vincolo preordinato all’esproprio,
dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione
dei procedimenti previsti nei commi 1 e tenendo conto delle esigenze di
soddisfacimento degli standard.
5.
Nel corso dei cinque anni di durata del
vincolo preordinato all’esproprio, il consiglio comunale può motivatamente
disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica
utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico
generale. In tal caso, se la Regione o l’ente da questa delegato
all’approvazione del piano urbanistico regionale non manifesta il proprio
dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si
intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l’efficacia.
6.
Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è
innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla
approvazione degli strumenti urbanistici.
Vincoli
derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)
2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)
3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)
La
partecipazione degli interessati
1.
Al proprietario del bene sul quale si
intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento:
a)
nel caso di adozione di una variante al
piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno
venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b)
nei casi previsti dall’articolo 10, comma
1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti
compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
CAPO
III
Sezione
I
Gli
atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)
Contenuto
ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
1.
Il provvedimento che dispone la pubblica
utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il
vincolo preordinato all’esproprio.
2.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica
utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento
che la dispone.
3.
Nel provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine
entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
4.
Se manca l’espressa determinazione del
termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il
termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto
che dichiara la pubblica utilità dell’opera.
5.
L’autorità che ha dichiarato la pubblica
utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3
e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può
essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo che non supera i due anni.
6.
La scadenza del termine entro il quale può
essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilità.
7.
Restano in vigore le disposizioni che
consentono l’esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o
urba-nistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli
previsti nel comma 4.
8.
Qualora il vincolo preordinato
all’esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la
dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l’adozione di un
provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell’immobile vincolato, con cui
sono indicate le finalità dell’intervento, i tempi previsti per eventuali
lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti.
Istituzione
degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L)
Sezione
II
Disposizioni
sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed e' notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. (L)
Le
modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)
5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)
9. L'autorità espropriante non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)"
L’approvazione
del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario e' data notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L)
Sezione
III
Disposizioni
applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1.
Le disposizioni contenute negli articoli 16
e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere
un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle
previsioni urbanistiche.
L’approvazione
del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente e' trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
CAPO
IV
Sezione
I
La
determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente. (L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario e' tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)
7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario e' tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)
12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45.
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)
Procedimento
di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione
1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e' prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorità espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione e' adottata a maggioranza. (L)
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. (L)
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)
16. La relazione della commissione e' depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)
Determinazione
urgente dell’indennità provvisoria
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si da' atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)
4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)
5. In assenza della istanza dei proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)
Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto e' notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria e' dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)
Sezione
II
Contenuto
ed effetti del decreto di esproprio
1.
Il decreto di esproprio:
a)
è emanato entro il termine di scadenza
dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
b)
indica gli estremi degli atti da cui è
sorto il vincolo preordinato all’esproprio e del provvedimento che ha
approvato il progetto dell’opera;
c)
indica quale sia l’indennità determinata
in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal
proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti;
d)
dà atto della eventuale nomina dei tecnici
incaricati di determinare in via definitiva l’indennità di espropriazione,
precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente
corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e
prestiti;
e)
dà atto della eventuale sussistenza dei
presupposti previsti dall’articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente
della indennità provvisoria;
e-bis) da' atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;
f)
dispone il passaggio del diritto di
proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione
sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g)
è notificato al proprietario nelle forme
degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di
espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h)
è eseguito mediante l’immissione in
possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui
all’articolo 24.
2.
Il decreto di esproprio è trascritto senza
indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari.
3.
La notifica del decreto di esproprio può
avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l’opposizione
del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto
dell’opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere
differite di dieci giorni.
4.
Le operazioni di trascrizione e di voltura
nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del
beneficiario dell’esproprio.
5.
Un estratto del decreto di esproprio è
trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il
terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata.
Esecuzione
del decreto di esproprio
1.
L’esecuzione del decreto di esproprio ha
luogo per iniziativa dell’autorità espropriante o del suo beneficiario, con
il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.
2.
Lo stato di consistenza del bene può
essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione
in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.
3.
Lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di
assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano
dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle
operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
4.
Si intende effettuata l’immissione in
possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne
aveva la disponibilità.
5.
L’autorità espropriante, in calce al
decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l’immissione in
possesso e trasmette copia del relativo verbale all’ufficio per i registri
immobiliari, per la relativa annotazione.
6.
L’autorità che ha eseguito il decreto di
esproprio ne dà comunicazione all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo
14, comma 1.
7.
Decorso il termine previsto nel comma 1,
entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta
la dichiarazione di pubblica utilità.
Effetti
dell’espropriazione per i terzi
1.
L’espropriazione del diritto di proprietà
comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini
cui l’espropriazione è preordinata.
2.
Le azioni reali e personali esperibili sul
bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti
del decreto di esproprio.
3.
Dopo la trascrizione del decreto di
esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità.
4.
A seguito dell’esecuzione del decreto di
esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci
giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi
pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di
attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi
interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente,
qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può
provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente
definite ai sensi del presente comma.
CAPO
V
Sezione
I
Pagamento
o deposito dell’indennità provvisoria
1.
Trascorso il termine di trenta giorni dalla
notificazione dell’atto determinativo dell’indennità provvisoria,
l’autorità espropriante ordina che il promotore dell’espropriazione
effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il
deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.
1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 8. (R);
2.
L’autorità espropriante può ordinare
altresì il
pagamento diretto dell’indennità al proprietario, qualora questi abbia
assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può
disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all’uopo
stabilito.
3.
Se il bene è gravato di ipoteca, al
proprietario è corrisposta l’indennità previa esibizione di una
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che
autorizza la riscossione della somma.
4.
Se il bene è gravato da altri diritti
reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in
assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario
dell’espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In
tal caso, l’effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia
dell’autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.
5.
Qualora manchino diritti dei terzi sul
bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata,
con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente
spettante.
6.
La Cassa depositi e prestiti provvede al
pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in
relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario
produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad
eventuali diritti dei terzi.
7.
Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è
data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata
la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
8.
Il provvedimento dell’autorità
espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle
relative formalità, se non è proposta dai terzi l’opposizione per
l’ammontare dell’indennità o per la garanzia.
9.
Se è proposta una tempestiva opposizione,
l’autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o
convenute presso la Cassa depositi e prestiti.
10.
Il promotore dell’espropriazione esegue
il pagamento dell’indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il
termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha
ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso
termine, l’opposizione alla stima definitiva della indennità.
11.
In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell’espropriazione, degli atti comprovanti l’eseguito deposito o
pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette
senz’altro il decreto di esproprio.
Pagamento
o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima
1.
La relazione di stima è depositata dai
tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l’ufficio per le espropriazioni. L’autorità espropriante dà
notizia dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento
e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
2.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione
del deposito, l’autorità espropriante, in base alla relazione peritale e
previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del
responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell’indennità, ovvero
ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
3.
In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell’espropriazione, degli atti comprovanti l’eseguito deposito o
pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette
senz’altro il decreto di esproprio.
Pagamento
definitivo della indennità
1.
L’autorità espropriante autorizza il
pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora
sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di
espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione
al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per
la distribuzione dell’indennità.
2.
L’autorizzazione è disposta su istanza
delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento
successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica
di opposizioni di terzi.
3.
Unitamente all’istanza, vanno depositati:
a)
un certificato dei registri immobiliari, da
cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di
terzi;
b)
un attestato del promotore
dell’espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate
opposizioni di terzi.
Pagamento
dell’indennità a seguitodi procedimento giurisdizionale
1.
Qualora esistano diritti reali sul fondo
espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le
parti non si siano accordate
sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è
dispo-sto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.
Sezione
II
Regola
generale
1.
Se il bene da espropriare appartiene ad un
minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che
non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non
richiedono alcuna particolare autorizzazione.
Disposizioni
sulla indennità
1.
I tutori e gli altri amministratori dei
soggetti indicati nell’articolo precedente devono chiedere l’approvazione
del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l’accettazione
dell’indennità offerta dal promotore dell’espropriazione, ovvero per la
conclusione dell’accordo di cessione.
2. Se
lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le
disposizioni riguardanti la transazione.
3.
Le somme depositate per le indennità di
beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un
ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare
immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori,
salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili.
4.
Non occorre alcuna approvazione per
accettare l’indennità determinata dai tecnici ai sensi dell’articolo 21 o
per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico.
CAPO
VI
Sezione
I
Determinazione
del valore del bene
1.
Salvi gli specifici criteri previsti dalla
legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle
caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data
dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli
di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli
effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla
realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione
di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.
2.
Il valore del bene è determinato senza
tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora
risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che
esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si
considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi
soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento.
3.
Il proprietario, a sue spese, può
asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza
pregiudizio dell’opera da realizzare.
Espropriazione
parziale di un bene unitario
1.
Nel caso di esproprio parziale di un bene
unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della
relativa diminuzione di valore.
2.
Se dall’esecuzione dell’opera deriva un
vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma
relativa al valore della parte espropriata è detratto l’importo
corrispondente al medesimo vantaggio.
3.
Non si applica la riduzione di cui al comma
2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il
proprietario abbandoni l’intero bene. L’espropriante può non
accettare l’abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre
quarti dell’indennità dovuta. In ogni caso l’indennità dovuta
dall’espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli
spetterebbe ai sensi del comma 1.
Soggetti
aventi titolo all’indennità
1.
L’indennità di esproprio spetta al
proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia anche
possessore.
2.
Dopo la trascrizione del decreto di
esproprio o dell’atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene
3.
L’espropriante non è tenuto ad
intervenire nelle controversie tra il proprietario e l’enfiteuta e non
sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell’indennità.
4.
Salvo quanto previsto dall’articolo 42,
il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una
indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull’indennità di
esproprio e può proporre l’opposizione alla stima, ovvero intervenire nel
giudizio promosso dal proprietario.
Regime
fiscale
1.
Si applica l’articolo 81, comma 1,
lettera b), ultima parte, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti
una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di
corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per
acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera
2.
Il soggetto che corrisponde la somma opera
la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di
3.
Le disposizioni del comma 2 si applicano
anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e
della conseguente ordinanza di assegnazione.
4.
Le modalità di adempimento degli obblighi
previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro
dell'economia
e delle Finanze.
5.
Si applica l’articolo 28, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il
versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le
sanzioni da irrogare.
6.
Gli interessi percepiti per il ritardato
pagamento della somma di cui al comma 1 e l’indennità di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi.
Sezione
II
Determinazione
dell’indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private
che non consistano in abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica
1.
Se l’espropriazione è finalizzata alla
realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino
nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o
comunque denominata
nonché
nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,
l’indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore
venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni
seguenti.
1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Sezione
III
Determinazione
dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento.
3.
Ai soli fini dell’applicabilità delle
disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed
effettive di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto di
esproprio o dell’accordo di cessione.In ogni caso si esclude il rilievo di
costruzioni realizzate abusivamente.
4.
Salva la disposizione dell’articolo 32,
comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l’area
è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa
statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di
pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del
parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di
fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, anche per
una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia
residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro
piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque
denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura
privata.
5.
I criteri e i requisiti per valutare l’edificabilità
di fatto dell’area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del
Ministro
delle
infrastrutture e trasporti.
6.
Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità
effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell’area.
7.
L’indennità è ridotta ad un importo
pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall’espropriato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili prima della
determinazione formale dell’indennità nei modi stabiliti dall’art. 20,
comma 3 e dall’art. 22, comma 1 e dell'art.
22-bis, qualora il valore dichiarato risulti
contrastante con la normativa vigente ed inferiore all’indennità di
espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.
8.
Se per il bene negli ultimi cinque anni è
stata pagata dall’espropriato o dal suo dante causa un’imposta in misura
maggiore dell’imposta da pagare sull’indennità, la differenza è
corrisposta dall’espropriante all’espropriato.
9.
Qualora l’area edificabile sia utilizzata
a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una
Determinazione
dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata
1.
Nel caso di espropriazione di una
costruzione legittimamente edificata, l’indennità è determinata nella misura
pari al valore venale.
2.
Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata
in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero
in difformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’articolo 37
ovvero tenendo
conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)
Indennità
dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree
comprese in
1.
In attesa di una organica risistemazione
della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato
all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al
proprietario una indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente
prodotto.
2.
Qualora non sia prevista la corresponsione
dell’indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1,
l’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare
l’indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la
documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta
giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali.
3.
Con atto di citazione innanzi alla corte
d’appello nel cui distretto si trova l’area, il proprietario può impugnare
la stima effettuata dall’autorità. L’opposizione va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica
dell’atto di stima.
4.
Decorso il termine di due mesi, previsto
dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d’appello di determinare
l’indennità.
5. Dell’indennità liquidata ai
sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l’area è successivamente
espropriata.
Sezione
IV
Disposizioni
generali
1.
Nel caso di esproprio di un’area non
edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore
agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del
valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione
all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o
l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
2.
Se l’area non è effettivamente
coltivata, l’indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente
al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati.
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
4.
Al proprietario coltivatore diretto o
imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva,
determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura effettivamente praticata.
5.
Nei casi previsti dai commi precedenti,
l’indennità è aumentata delle somme pagate dall’espropriato per qualsiasi
imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile.
Commissione competente alla determinazione
dell'indennità
definitiva
1.
In ogni provincia, la Regione istituisce
una commissione composta:
a)
dal presidente della Provincia, o da un suo
delegato, che la presiede;
b)
dall’ingegnere capo dell’ufficio
tecnico erariale, o da un suo delegato;
c)
dall’ingegnere capo del genio civile, o
da un suo delegato;
d)
dal presidente dell’Istituto autonomo
delle case popolari della provincia, o da un suo delegato;
e)
da due esperti in materia urbanistica ed
edilizia, nominati dalla Regione;
f)
da tre esperti in materia di agricoltura e
di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
2.
La Regione può nominare altri componenti e
disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione
della commissione prevista dal comma 1.
3.
La commissione ha sede presso l’ufficio
tecnico erariale. Il dirigente dell’Ufficio distrettuale delle imposte cura la
costituzione della segreteria della commissione ed all’assegnazione del
personale necessario.
4.
Nell’ambito delle singole regioni
agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto
centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione
determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati non oggetto di contratto agrari, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati.
Indennità
aggiuntive
1.
Spetta una indennità aggiuntiva al
fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura
espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto
o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in
cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
2.
L’indennità aggiuntiva è
determinata ai sensi
dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione
dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi
presupposti.
CAPO
VII
Utilizzazione
senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1.
Valutati gli interessi in conflitto,
l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al
suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2.
L’atto di acquisizione:
a)
può essere emanato anche quando sia stato
annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio,
l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di
esproprio;
b)
dà atto delle circostanze che hanno
condotto alla indebita utilizzazione dell’area, indicando, ove risulti, la
data dalla quale essa si è verificata;
c)
determina la misura del risarcimento del
danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza
pregiudizio per l’eventuale azione già proposta;
d)
è notificato al proprietario nelle forme
degli atti processuali civili;
e)
comporta il passaggio del diritto di
proprietà;
f)
è trascritto senza indugio presso
l’ufficio dei registri immobiliari;
g)
è trasmesso all’ufficio istituito ai
sensi dell’articolo 8, comma 1.
3.
Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti
indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico,
l’amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che
il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda,
disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo.
4.
Qualora il giudice amministrativo abbia
escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la
condanna al risarcimento del danno, l’autorità che ha disposto
l’occupazione dell’area emana l’atto di acquisizione, dando atto
dell’avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri
immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.
5.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato
utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e
convenzionata, nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di
diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal
titolare di un altro diritto reale.
6.
Salvi i casi in cui la legge disponga
altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è
determinato:
a)
nella misura corrispondente al valore del
bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un
terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7;
b)
col computo degli interessi moratori, a
decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.
6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)
CAPO
VIII
Indennità
per l’imposizione di servitù
1.
È dovuta una indennità al proprietario
del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità,
sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per
la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2.
L’indennità è calcolata senza tenere
conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il
proprietario non ha diritto.
3.
L’indennità è dovuta anche se il
trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell’accordo di
cessione o nei casi previsti dall’articolo 43.
4.
Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5.
Non è dovuta alcuna indennità se la
servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo
dominante o di quello servente. In tal caso l’espropriante, se non effettua
direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6.
L’indennità può anche essere concordata
fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell’opera e delle
relative misure di contenimento del danno.
CAPO
IX
Disposizioni
generali
1.
Fin da quando è dichiarata la pubblica
utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di
esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario
dell’espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di
proprietà.
2.
Il corrispettivo dell’atto di
cessione:
a)
se riguarda un’area edificabile, è
calcolato ai sensi dell’articolo 37,
con l'aumento
del dieci per cento di cui al comma 2;
b)
se riguarda una costruzione legittimamente
edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'art. 38;
c)
se riguarda un’area non edificabile, è
calcolato aumentando del cinquanta per cento l’importo dovuto ai sensi
dell’articolo 40, comma 3;
d)
se riguarda un’area non edificabile,
coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre
l’importo dovuto ai sensi del dell’articolo 40,
comma 3.
In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.
3.
L’accordo di cessione produce gli effetti
del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la
somma entro il termine concordato.
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo X.
La
retrocessione totale
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non e' stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)
La
retrocessione parziale
1.
Quando è stata realizzata l’opera
pubblica o di pubblica utilità, l’espropriato può chiedere la restituzione
della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In
tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune
nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono
all’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità e che possono
essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo.
2.
Entro i tre mesi successivi,
l’espropriato invia copia della sua originaria istanza all’autorità che ha
emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i
successivi trenta giorni.
3.
Se non vi è l’indicazione dei beni,
l’espropriato può chiedere all’autorità che ha emesso il decreto di
esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la
realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità.
Disposizioni
comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1.
Il corrispettivo della retrocessione, se
non è concordato dalle parti, è determinato dall’ufficio tecnico erariale o
dalla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, su istanza di chi vi
abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione
dell’indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.
2.
Avverso la stima, è proponibile
opposizione alla corte d’appello nel cui distretto si trova il bene
espropriato.
3.
Per le aree comprese nel suo territorio e
non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica
utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine
di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato
l’accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi
dell’area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla notifica dell’atto che ha determinato il corrispettivo. Le
aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.
CAPO
XI
L’occupazione
temporanea di aree non soggette ad esproprio
1.
L’autorità espropriante può disporre
l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo
anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la
corretta esecuzione dei lavori previsti.
2.
Al proprietario del fondo è notificato,
nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione
dell’ordinanza che dispone l’occupazione temporanea.
3.
Al momento della immissione in possesso, è
redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
4.
Il verbale è redatto in contraddittorio
con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di
almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono
partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o
personali sul bene da occupare.
5.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di
argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni
di pubblica utilità.
Indennità
per l’occupazione
1.
Nel caso di occupazione di un’area, è
dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di
quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o
frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
2.
Se manca l’accordo, su istanza di chi vi
abbia interesse la commissione provinciale prevista dall’articolo 41 determina
l’indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con
le forme degli atti processuali civili.
3.
Contro la determinazione della commissione,
è proponibile l’opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 54, in quanto compatibili.